ALLOGGI POPOLARI CATANIA: ENTRO IL 2 APRILE POSSIBILE REGOLARIZZARE LA LOCAZIONE
Il 2 aprile 2024 sarà il termine ultimo per la presentazione delle domande di regolarizzazione dei rapporti locativi per l’occupazione senza titolo di alloggi popolari di Catania, come previsto dall’articolo 68 della legge regionale 3/2024 “Riapertura termini per occupazione senza titolo di alloggio popolare“. Sulla base di quanto disposto dalla Regione, i soggetti che occupavano senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica alla data del 31 dicembre 2017 e che a seguito dell’invito rivolto dall’ente proprietario o gestore, relativamente alla possibilità di regolamentare l’occupazione, non hanno presentato istanza di regolarizzazione secondo il comma 2 dell’articolo 63 della legge regionale 8/2018, possono presentare domanda di regolarizzazione entro il 31 marzo 2024, ovvero entro le ore 24.00 del 2 aprile 2024 in quanto i giorni 31 marzo e 1 aprile sono festivi.
La domanda deve essere redatta tramite l’apposito modulo che può essere scaricato dalla pagina “Direzione Patrimonio” del sito del Comune di Catania, che contiene l’avviso pubblico (https://www.comune.catania.it/informazioni/news/attivita-produttive-e-partecipate/patrimonio-2024/default.aspx?news=90855), e va presentata secondo le modalità indicate. La regolarizzazione è subordinata ad alcune condizioni: il possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica come disposto dall’art. 63 comma 2 della L.R. 8/2018 e dall’art. 1 della L.R. 11/2002; il saldo dei canoni di locazione dovuti, a decorrere dalla data di iniziale occupazione, da dimostrarsi con le attestazioni di avvenuto pagamento; il saldo di tutte le spese accessorie dovute, a decorrere dalla data di iniziale occupazione, da dimostrarsi con le attestazioni di avvenuto pagamento;
tutti i componenti del nucleo familiare non devono essere proprietari di un immobile ad uso abitativo e non sono stati e non sono assegnatari di alloggio nel rispetto dell’art. 2 del D.P.R. 1035/72 e s.m.i.